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Videosorveglianza: individuate le
nuove garanzie per i cittadini
La tutela dei diritti si concilia con una efficace azione di sicurezza e
prevenzione
Per proporre un uso ponderato ed
efficace della videosorveglianza, l’Autorità Garante (Stefano Rodotà,
Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di
intervenire con nuove regole che riguardano il settore pubblico e quello
privato. Numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni al Garante che
lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di
apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone
identificabili.
Il diritto alla protezione dei dati
personali non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la
sicurezza e l’accertamento degli illeciti. L’installazione di sistemi di
videosorveglianza non deve però violare la privacy dei cittadini e deve
essere conforme al recente Codice in materia di dati personali.
Rispetto alle prime linee guida
sull’installazione di telecamere, emanate nel novembre
del 2000, l’odierno provvedimento
generale (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it) stabilisce
regole più precise, che tengono conto anche delle indicazioni emerse in
sede internazionale e comunitaria.
L’uso illecito di sistemi di
videosorveglianza espone all’impossibilità di utilizzare le immagini
raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni
amministrative o penali. L’Autorità effettuerà doverosi controlli.
Principi generali per soggetti
pubblici e privati
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I sistemi di videosorveglianza possono riprendere
persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi
prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
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La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti
solo se fondati su presupposti di liceità : cioè, per i
soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di
funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per
adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un
legittimo interesse.
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Prima di installare un impianto di videosorveglianza
occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente
proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece
superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando
altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o
logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano
realmente insufficienti o inattuabili.
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I cittadini che transitano nelle aree
sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei
dati. L’informativa (della quale il Garante ha anche messo a
disposizione un modello semplificato: un cartello con un simbolo ad
indicare l’area videosorvegliata) deve essere chiaramente visibile
ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali
scopi.
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In caso di registrazione, il periodo di
conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o
al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente
rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può
superare comunque la settimana.
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Chi installa telecamere deve perseguire finalità
determinate e di propria pertinenza. Si è invece
constatato che, da parte di amministrazioni comunali, vengono
indicate indebitamente, come scopo della sorveglianza, finalità di
sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che
competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di
polizia.
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Quando si intende installare sistemi di
videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con
altri particolari (es.dati biometrici, voce) o in caso di
digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti
percorsi e lineamenti (es.riconoscimento facciale) è
obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare
del Garante.
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Va valutata, inoltre, da parte di chi installa
telecamere una serie di aspetti: se sia realmente necessario
raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia
delle apparecchiature (fisse o mobili).
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Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati
quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di
sola visione delle immagini senza la loro registrazione
(monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello
ecc.).
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· Non risulta comunque giustificata
un’attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o
pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line
che rendano identificabili i soggetti ripresi.
Specifici settori
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Divieto assoluto di controllo a distanza dei
lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di
lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di
prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non
destinati all’attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce,
armadietti, luoghi ricreativi).
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Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso
il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione).
Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i
familiari dei ricoverati.
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Negli istituti scolastici l’installazione di
sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente
indispensabile (es.atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.
Soggetti pubblici
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Un soggetto pubblico può effettuare attività di
videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni
istituzionali. Anche quando un’amministrazione è titolare di
compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati,
per installare telecamere deve comunque ricorrere un’esigenza
effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di
pericoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una
capillare videosorveglianza di intere aree cittadine.
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Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici,
telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi
di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al
solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole,
di depositare sacchetti dell’immondizia etc.
Soggetti privati
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Si possono installare telecamere senza il consenso
degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal
Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire
un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni
rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti,
atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.
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Le riprese di aree condominiali da parte di
più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti
sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni
di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni.
L’installazione da parte di singoli condomini richiede comunque
l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di
propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le
abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per
finalità identificative dei visitatori.
Roma, 20 maggio 2004

- Se le immagini non sono registrate, sostituire il
termine "registrazione" con quello di "rilevazione".
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